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“Nel 2020 un docente dell’Istituto Alberghiero Ipssar ‘De Cecco’ di Pescara, S.C., aveva lanciato un allarme infondato circa l’esplosione di un presunto focolaio Covid-19 all’interno dell’Istituto che, secondo l’accusa, sarebbe stato tenuto nascosto al pubblico. Acquisita e smentita la notizia, il docente aveva ricevuto la sanzione della ‘censura’, impugnata dallo stesso docente. Dopo quattro anni, il Tribunale del Lavoro di Pescara ha scritto la parola fine su una vicenda triste, rigettando il ricorso del docente, riconoscendo dunque il buon e legittimo operato della scuola, e condannando lo stesso insegnante a pagare le spese legali. Resta l’amarezza per il tentativo di infangare l’immagine di un Istituto straordinario, che ogni giorno lavora per il benessere e la formazione dei nostri ragazzi”. A rendere noto il pronunciamento del Tribunale è stata la dirigente dell’Istituto Alberghiero Ipssar ‘De Cecco’ di Pescara Alessandra Di Pietro.

“Un breve passo indietro per ricordare la vicenda surreale vissuta – ha detto la dirigente Di Pietro -: il 23 ottobre 2020 il docente, consigliere comunale a Pescara, aveva lanciato un vero allarme contagi Covid durante la seduta della Commissione Edilizia scolastica, lasciando trapelare una incapacità della stessa dirigente nel fronteggiare l’emergenza. La Dirigenza è venuta a conoscenza di tale circostanza dalla stampa che, ovviamente, ha contattato la scuola per vedere confermate le parole del docente, parole che invece sono state smentite non essendo in corso alcun cluster nella scuola. Acquisite le prove di quelle dichiarazioni, è stata comminata al docente la sanzione disciplinare della censura a tutela dell’immagine della scuola, provvedimento impugnato dinanzi al Tribunale del lavoro dal docente che in prima istanza ha contestato la legittimità delle prove acquisite, tra le quali la registrazione della seduta di Commissione. Tale contestazione è stata rigettata dal Tribunale che ha sacramentato la piena legittimità della sua produzione e del suo utilizzo. Ma non basta: il Tribunale del lavoro ha sottolineato come appena due giorni prima dell’allarme del docente, quindi il 21 ottobre 2020, la stessa scuola aveva reso pubblico un caso di contagio da Covid al suo interno, quello di un insegnante di sostegno, con l’isolamento fiduciario cautelativo degli studenti delle sue due classi e di altri 6 docenti che avevano avuto contatti stretti con l’insegnante, ricordando anche tutte le precauzioni e i controlli attivati all’interno della scuola per impedire l’ulteriore diffusione dei contagi a tutela della salute degli studenti e del personale scolastico. E a questo punto, acclarata la legittimità del mio operato in qualità di dirigente scolastico – ha proseguito la dirigente Di Pietro – il Tribunale ha espresso una censura nei confronti della condotta del docente-consigliere comunale che, come si legge nella sentenza, ‘ha reso dichiarazioni non rispondenti al vero menzionando un caso di positività di una docente di religione la quale avrebbe prestato servizio in ben 18 classi, la mancata distribuzione da due giorni delle merende agli studenti a causa della sottoposizione ai controlli della persona addetta, e infine una presunta problematica di gestione delle due sedi dell’Istituto, via Italica e via dei Sabini, a causa della commistione di personale’. Affermazioni che, come riconosciuto dal Tribunale, ‘lasciavano trapelare una chiara incapacità del dirigente scolastico nel fronteggiare adeguatamente la situazione epidemiologica e l’eventuale diffondersi di altri focolai, difficoltà, come dichiarato dal docente, dovuta anche all’impossibilità per la Asl di garantire la rapida effettuazione dei tamponi’. In sostanza il docente ha parlato di una situazione di pericolo per la salute e l’incolumità pubblica all’interno della scuola. Due le contestazioni sollevate dal Tribunale: innanzitutto ‘non è dato comprendere perché il docente abbia ritenuto di lanciare tale allarme nella Commissione comunale Edilizia scolastica visto che l’Istituto alberghiero è di competenza della Provincia, quindi comunque il Comune non avrebbe potuto adottare alcuna iniziativa’. In secondo luogo lo stesso Tribunale ha ipotizzato che il docente ‘avesse voluto sottilmente accusare la dirigente di celare la situazione di pericolo esistente nella scuola’, e quindi ha rilevato ‘l’esorbitanza della condotta posta in essere dal docente la quale rappresentava una situazione non veritiera in un contesto neppure deputato a conoscerla visto il difetto di competenza’. Legittimo, dunque, il procedimento disciplinare adottato dalla scuola a carico del docente e lo stesso Tribunale ha ritenuto ‘che la sanzione irrogata, appunto la censura, risulti assolutamente proporzionata alla rilevanza del fatto contestato’. Cosa ancora più importante, il Tribunale ha sottolineato come il docente, diffondendo nelle sue funzioni di consigliere comunale informazioni e notizie, peraltro in parte non rispondenti al vero, o comunque non confermate, delle quali era in possesso per ragioni di servizio, ovvero in quanto docente dell’Istituto Alberghiero, ha di fatto leso i doveri di riservatezza ai quali era tenuta in qualità di insegnante, ovvero il dovere di fedeltà, di diligenza, di esclusività e di obbedienza, sanciti nell’articolo 54 del Decreto legislativo 165 del 2001, doveri che costituiscono i principi fondamentali che connotano il rapporto di pubblico impiego commettendo un’infrazione disciplinare. Il Tribunale ha in definitiva rigettato il ricorso del docente condannato alla rifusione delle spese in favore del Ministero dell’Istruzione e del Merito, una sentenza che sancisce in modo chiaro i doveri nei confronti di una scuola in cui ogni giorno operano decine e decine di persone impegnati nella crescita sana dei nostri ragazzi e la cui immagine va tutelata in ogni modo”.

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