CONDIVIDI

“ Era l’ultimo obiettivo che mi ero prefissato e riguardava le norme a garanzia della vita delle persone anche davanti ad un accertatore esigente come è l’autorità giudiziaria. Con la regola della ripresa fonografica, il contributo di verità della persona informata sarà fedele, autentico e genuino al riparo da errori, da pressioni e dal dominio della paura, nell’interesse della giustizia e della dignità umana”.
Con queste parole, stamattina, nei locali dell’Officina di via dei Marrucini, a Pescara, il senatore Luciano D’Alfonso ha illustrato ai giornalisti l’innovazione garantista a sua firma – che rientra nella più ampia riforma della giustizia penale in corso di approvazione finale da parte del Governo – e che ridisciplina l’attività di documentazione svolta dalla polizia giudiziaria tramite le s.i.t.: le sommarie informazioni che le persone informate sui fatti, ai sensi dell’art.351 del c.p.p., sono tenute a rendere senza potersi avvalere della facoltà di non rispondere e senza la garanzia della presenza del loro avvocato, non essendo iscritte (o non ancora) nel registro degli indagati. Finora, salvo eccezioni a discrezione degli inquirenti, venivano verbalizzate solo per iscritto.

Era stato il senatore D’Alfonso – con il progetto di legge n.1709 del 20/2/2020 – a prevedere che divenisse regola la facoltà per le persone sentite a s.i.t. di chiedere e ottenere la registrazione delle proprie dichiarazioni. Nei mesi successivi, la proposta è stata riconosciuta valevole da autorevolissimi colleghi parlamentari ed inserita con un emendamento nel più ampio schema del Decreto Legislativo, approvato lo scorso 4 agosto dal Governo, in attuazione della Legge delega n.134 del 20/9/2021, che riforma l’intera giustizia penale.

All’articolo 351 dopo il comma 1-ter, è inserito il seguente: “1-quater. Alla persona chiamata a rendere sommarie informazioni è sempre dato avviso che, salva la contingente indisponibilità, di strumenti di riproduzione, ha diritto di ottenere, ove ne faccia la richiesta, che le dichiarazioni rese siano documentate mediante riproduzione fonografica”. La stessa disposizione viene introdotta all’art. 357 c.p.p. che disciplina la documentazione dell’attività di p.g. e all’art. 362 c.p.p. nel caso delle sommarie informazioni assunte dal P.M.

“Con la mia iniziativa normativa di determinare una memoria remota delle dichiarazioni rese, non solo ci sarà sempre corrispondenza tra ciò che viene detto e ciò che viene verbalizzato, ma nulla sarà detto perché frutto dello spintonamento o del condizionamento che per iscritto non lasciano traccia. In questo senso, la registrazione delle s.i.t. servirà a preservare l’emersione della verità e a tutelare la dignità della persona ascoltata e anche delle persone eventualmente coinvolte dalle sue dichiarazioni. La persona sentita a s.i.t., infatti, può essere artefice di dichiarazioni indizianti autonomamente, ma può anche essere indotto a farlo perché condizionato, intimidito o impaurito”.
Presente, in conferenza stampa, la professoressa Rosita Del Coco, docente di diritto processuale penale all’Università di Teramo: “Si tratta di un passo in avanti davvero molto importante – ha commentato – Ricordiamo che chiunque si può trovare improvvisamente a contatto con l’autorità giudiziaria come persona informata sui fatti e non può che sentirsi tutelata e rassicurata dalla facoltà di richiedere la ripresa fonografica. Non stiamo parlando di atti neutri sotto il profilo probatorio – ha aggiunto – in realtà possono assumere valore di prova ai fini del giudizio abbreviato, del patteggiamento, in sede di contestazione. Ecco perché auspico che l’iniziativa del senatore D’Alfonso vada avanti per rendere obbligatoria, e non solo su richiesta, la ripresa fonografica e per introdurre anche la videoregistrazione”.

CONDIVIDI