Il Consiglio Comunale ha approvato all’unanimità le tariffe della TARI, in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani,relativamente ai costi riferiti alle attività attinenti il servizio di gestione integrata dei rifiuti svolte direttamente dal Comune, il quale presenta un costo complessivo di euro 10.500.899 così ripartito: costi fissi euro 4.913.172, costi variabili euro 5.587,727. Le tariffe, nonostante un aumento dei costi dovuto a vari fattori, tra cui l’incremento della raccolta porta a porta, sono praticamente rimaste invariate.
“Abbiamo mantenuto sostanzialmente le tariffe invariate – spiega il sindaco Ottavio De Martinis – e in un periodo come questo di emergenza sanitaria e di conseguente crisi economica, rappresenta un qualcosa di positivo per la città”.
“Sono stati svolti nuovi calcoli dei costi derivanti dalla direttive impartite da ARERA (dell’Autorità di Regolazione per l’Energia Reti e Ambiente) che hanno determinato un piccolo spostamento delle utenze non domestiche a quelle domestiche – spiega l’assessore Comardi -. E’ stata approvata la dilazionata della tassa in 4 rate e riconfermate le agevolazioni per alcune categorie. Per il pagamento del tributo riferito all’anno 2021 sono state stabilite le scadenze della prima rata entro il 30 settembre 2021; della seconda entro il 31 ottobre 2021; della rata entro il 30 novembre 2021 e infine della quarta entro il 31 dicembre 2021 oppure il versamento in un’unica soluzione entro il 31 ottobre 2021. Sono attese, per il 2021, variazioni della qualità e delle caratteristiche delle prestazioni erogate agli utenti intese, in virtù dell’avvio della terza fase di raccolta domiciliare porta a porta”.
“L’obiettivo relativo alla percentuale di raccolta differenziata – spiega l’assessore all’Igiene urbana Paolo Cilli – da conseguire nel 2021 è pari al 37% circa, questo ci permetterà in futuro di abbassare i costi ”.
Per l’anno 2021, sono state riconfermate le agevolazioni per alcune categorie: esenzione, limitatamente alle abitazioni principali e relative pertinenze occupate da persone (soggetti passivi della tassa o familiari conviventi) invalide al 100% che usufruiscono del servizio di accompagnamento al momento della presentazione della domanda ex legge 104/1192, attestato dagli enti a ciò preposti, a condizione che il reddito ISEE familiare non sia superiore ad euro 8.000,00: in caso di presenza, nel nucleo familiare di almeno due invalidi come precedentemente descritto, il limite del valore ISEE familiare viene fissato in euro 9.000,00; compatibilmente con il budget complessivo fissato in euro 50.000,00; l’esenzione, limitatamente agli edifici destinati ed aperti al culto, con esclusione dei locali annessi adibiti ad abitazione e ad usi diversi da quelli del culto in senso stretto, ove per “aperti al culto” debba intendersi il luogo in cui, di norma, si effettuano le celebrazioni liturgiche; la riduzione tariffaria nella misura del 50% per soggetti passivi anziani, unici occupanti dell’immobile, con età uguale o superiore a 65 anni (al 1° gennaio dell’anno di imposizione), a condizione che il valore ISEE familiare non sia superiore ad euro 5.000,00; il limite precedente, alle medesime condizioni, viene ridotto ad euro 4.000,00 in caso di unico occupante; compatibilmente con il budget complessivo fissato in euro) esenzione totale dalla tariffe euro 25.000,00; la riduzione tariffaria, per i primi due anni di matrimonio, nella misura del 30%, per il nucleo familiare composto da giovani coppie, con età uguale o inferiore a 35 anni, unici occupanti a qualunque titolo lecito di un’abitazione e che non siano proprietari e che non dispongano di altri immobili su tutto il territorio nazionale a condizione che il valore ISEE familiare non superi il limite di euro 7.000,00; è richiesta, altresì, la presentazione di un certificato di matrimonio, nel caso in cui l’evento non sia stato contratto nel territorio del comune di Montesilvano; compatibilmente con il budget fissato in euro 5.000,00; l’esenzione totale dalla tariffa per il primo anno di attività, o frazione, di coloro che richiedono la P. I.V.A. per intraprendere una nuova attività d’impresa; la riduzione non spetta a coloro che cessano l’attività e ne intraprendono un’altra con lo stesso codice di attività entro sei mesi dalla cessazione, e alle attività che costituiscono una mera prosecuzione dell’attività precedente, anche nel caso in cui si tratti di soggetti diversi. Infine l’esenzione totale dalla tariffa, per i primi due anni di attività, per coloro che intraprenderanno una nuova apertura di attività d’impresa nelle aree della città che l’amministrazione comunale intenderà eventualmente disciplinare come “zone franche”compatibilmente con il budget complessivo fissato in euro 10.000,00.