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In serata il sindaco di Pescara Carlo Masci ha emesso una nuova ordinanza che disciplina e determina i nuovi orari di apertura al pubblico delle attività commerciali, artigianali e produttive per tutto il periodo compreso fino al 31 luglio 2020.

A far data da oggi e sino al 31 luglio 2020, le attività economiche, autorizzate all’apertura sulla base di disposizioni nazionali e/o regionali, possano rimanere aperte all’interno delle seguenti fasce orarie secondo le seguenti modalità:

  1. i pubblici esercizi in cui si somministrano e/o vendono alimenti e bevande

(a titolo esemplificativo bar, pub, ristoranti, pizzerie), ubicati nelle seguenti aree: zona limitrofa  a Piazza Muzii  (Via C. Battisti – Via Piave – Via Mazzini – Via Forti -Via Goito – Via Curtatone – Via De Cesaris – Via Minghetti – Via Poerio – P.zza M.Muzii P.zza Santa Caterina – Via Quarto dei Mille – Via De Amicis);

zona Centro Storico (Via delle Caserme – Largo dei Frentani -Via dei Bastioni – Corso

Manthonè – Via Catone – Via Corfinio – Via Petronio – Via E. Flaiano – Piazza dell’Unione – Piazza Garibaldi)

ai titolari delle attività ricadenti nelle suddette due aree sarà consentita l’apertura all’interno delle seguenti fasce orarie:

  • dalla domenica al giovedì, dalle ore 06:00 alle ore 00:30 del giorno successivo;
  • dal venerdì al sabato, dalle ore 06:00 alle ore 01.30 del giorno successivo.
  • relativamente ai pubblici esercizi in cui si somministrano e/o vendono alimenti e bevande ubicati nelle altre zone della Città e agli stabilimenti balneari del lungomare:

è consentita l’apertura delle attività all’interno delle seguenti fasce orarie:

  • dalla domenica al giovedì, dalle ore 06:00 alle ore 01:00 del giorno successivo;
  • dal venerdì al sabato, dalle ore 06:00 alle ore 02.00 del giorno successivo.

Per quei lidi balneari che siano in possesso dell’autorizzazione all’intrattenimento danzante (ex artt. 68 e 80 TULPS) , in deroga è consentita l’apertura all’interno delle seguenti fasce orarie:

  • nel giorno del sabato dalle ore 06:00 alle ore 03:00 del giorno successivo;
  • in altro giorno della settimana a scelta dell’esercente, dalle ore 06:00 alle ore 03:00 del giorno successivo, previa comunicazione a mezzo pec con almeno 48 ore di preavviso al Comando di Polizia Municipale e al SUAP del Comune;

     C) relativamente alle attività artigianali in cui si somministrano e/o vendono alimenti e bevande (a titolo esemplificativo gelaterie, pasticcerie e cornetterie) e alle attività di commercio al dettaglio su aree pubbliche (posteggi isolati e commercio itinerante) che effettuano attività di somministrazione di alimenti e bevande, sono consentiti i seguenti orari:

  • dalla domenica al giovedì, dalle ore 06:00 alle ore 02:00 del giorno successivo;
  • dal venerdì al sabato, dalle ore 06:00 alle ore 03.00 del giorno successivo;

     D) relativamente alle altre attività commerciali che effettuano vendita al dettaglio, fatta salva la disciplina ordinaria sugli orari per la media e grande distribuzione, e alle altre attività artigianali (a titolo esemplificativo estetisti, parrucchieri etc.):

è consentita l’apertura all’interno delle seguenti fasce orarie:

  • dal lunedì alla domenica dalle ore 7:00 alle ore 24:00;

L’ordinanza del sindaco dispone l’obbligo per i titolari e gestori delle attività,

come già nelle precedenti disposizioni, di vigilare, all’interno dei locali e/o negli spazi pubblici in concessione, sul rispetto delle misure di distanziamento sociale e comunque dei protocolli di sicurezza previsti dalle normative nazionale e/o regionali, assumendo immediatamente ogni adeguata iniziativa di presidio e sicurezza anti-assembramento e anti-contagio;

ma anche di rendere noto preventivamente alla clientela l’orario di effettiva apertura e chiusura mediante cartelli o altri mezzi idonei di informazione;

di cessare ogni tipo di servizio oltre l’orario consentito, effettuando lo sgombero del locale e delle eventuali aree pubbliche autorizzate per il servizio esterno, avendo cura che le relative operazioni si svolgano in modo tale da non arrecare disturbo al riposo delle persone;

infine, di provvedere nell’orario di chiusura dell’esercizio a rendere inutilizzabili da parte di passanti tavoli, sedie e ombrelloni, presenti all’esterno dei locali.