Avevamo da subito evidenziato che la legge avrebbe permesso di far vivere persone in locali al di sotto del piano di campagna anche in aree classificate a rischio idrogeologico, visto che la norma escludeva dall’applicazione solo le aree con rischio “elevato”.
Scrive infatti la Corte che il Governo aveva impugnato la legge anche perché “la norma escluderebbe dall’ambito di applicazione della legge regionale solo «le aree soggette a vincoli di inedificabilità assoluta», ovvero quelle «ad elevato rischio idrogeologico», mentre gli interventi previsti dovrebbero essere vietati in tutte le aree a rischio moderato (R1), medio (R2) e molto elevato (R4).”
Sul punto, quindi, la Corte ha bocciato l’articolo nella sua formulazione che escludeva alcune tipologie di aree di rischio, ampliando i vincoli (la Corte di fatto riformula l’articolo; su questo aspetto è importante che i comuni abbiano contezza di questo).
Ad esempio, l’area dello stadio di Pescara che va sott’acqua ad ogni pioggia intensa, non è vincolata in tal senso! Chi farebbe vivere le persone nei vani interrati in zone come queste, che sono comuni in molte zone d’Abruzzo?
Il nuovo Consiglio regionale e i comuni dovranno riflettere attentamente su queste criticità.
Invece sulla Valutazione Ambientale Strategica la Corte ha ritenuto che il solo cambio di destinazione d’uso non incide sull’ambiente perché non comporta un consumo di suolo. Ovviamente rispettiamo la sentenza ma possiamo dire che non ci convince questa interpretazione di “ambiente” in quanto al maggiore carico urbanistico (alla fine, un numero maggiore di persone che vive in una certa area) corrisponde una diversa mobilità, la necessità di servizi come la depurazione, l’uso di energia, l’uso di acqua potabile. Tutte questioni che rientrano ampiamente nel concetto di ambiente secondo la direttiva Comunitaria sulla VAS. In questa decisione, probabilmente, una difesa più incisiva dal punto di vista tecnico da parte del Governo avrebbe aiutato.
LA CORTE COSTITUZIONALE
1) dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 5, comma 2, della legge della Regione Abruzzo 1° agosto 2017, n. 40 (Disposizioni per il recupero del patrimonio edilizio esistente. Destinazioni d’uso e contenimento dell’uso del suolo, modifiche alla legge regionale n. 96/2000 ed ulteriori disposizioni), nella parte in cui, dopo la parola «idrogeologico», non prevede le parole «e, in ogni caso, ove in contrasto con le previsioni dei piani di bacino»;
2) dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 7 della legge reg. Abruzzo n. 40 del 2017;
3) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 4, comma 4, della legge reg. Abruzzo n. 40 del 2017, promosse, in riferimento all’art. 117, secondo comma, lettera s), e terzo comma, della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri, con il ricorso indicato in epigrafe.