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Il Tribunale Ordinario di Chieti, nell’udienza del 18 settembre 2018, ha accolto il ricorso del Comune di San Giovanni Teatino, presentato dall’avvocato Carlo Costantini, contro la sentenza del Giudice di Pace che aveva annullato i verbali a carico di automobilista di Sambuceto.
“Entrambe le violazioni del codice della strada sono inequivocabilmente comprovate dai rilievi fotografici agli atti, che ritraggono in maniera assai chiara – scrive il giudice Marcello Cozzolino nella sentenza – l’autovettura condotta dal signor .. mentre compie ciascuna delle due violazioni descritte”.
In base ai verbali della Polizia locale di San Giovanni Teatino, l’uomo alla guida di una Toyota ” sulla via Amendola in direzione di Chieti, giunto all’altezza del semaforo posto sull’intersezione con la cd. Bretella Auchan, aveva proseguito la marcia nonostante il semaforo .. emettesse luce rossa”. Inoltre “pur essendosi incolonnato nella corsia deputata alla svolta a sinistra, aveva superato l’incrocio proseguendo dritto lungo la via, in direzione di Pescara”.
Il giudice ha ritenuto non pertinenti le considerazioni svolte dal giudice di pace relativamente alla durata della luce semaforica gialla ed all’onere della prova della congruità della durata stessa “atteso che l’autovettura ha attraversato l’incrocio con la luce semaforica rossa (non gialla) accesa, come appare in maniera evidente dai rilievi fotografici agli atti”.
“L’ulteriore doglianza relativa alla mancata contestazione immediata è palesemente infondata, alla luce di quanto stabilito dall’art. 201 c.1bis lettera g c.d.s., che prevede che la contestazione immediata non è necessaria in caso di violazione dell’art. 146 c.d.s. accertata a mezzo di dispositivi di rilevamento”. “La mancanza nei verbali opposti di menzione circa la verifica e taratura annuale dell’apparecchio è irrilevante, dato che i dispositivi .. risultano essere stati collaudati il 05.08.2016 e 13.10.2016 (come da documentazione prodotta dal Comune) appena un mese prima della violazione contestata”.
“Parimenti infondata è la doglianza relativa alla mancanza di decreto prefettizio relativo all’individuazione della strada su cui installare l’apparecchiatura .. in quanto il luogo in cui è stata accertata la violazione ricade all’interno del centro abitato di San Giovanni Teatino e che quindi non ricorrono i presupposti applicativi di cui all’art. 201 c.1quater c.d.s.”.
Il Tribunale di Chieti ha quindi dato ragione al Comune di San Giovanni Teatino, determinando l’importo delle sanzioni per le violazioni in 60 e 180 euro, confermando la decurtazione dei punti della patente del conducente e lo ha condannato a rifondere il Comune di San Giovanni Teatino delle spese del primo grado di giudizio e dell’appello, 750 euro per compensi e rimborso forfettario delle spese generali e 91,50 euro per esborsi.
“Questa sentenza dimostra, inequivocabilmente, che i dispositivi semaforici distribuiti sul territorio – commenta il Sindaco Luciano Marinucci – non hanno una valenza punitiva, come alcuni hanno voluto far credere, ma sono dei mezzi preziosi per rilevare infrazioni al codice della strada. Chi rispetta le più elementari norme di sicurezza e di prudenza alla guida, non rischia di prendere multe”.
“Un sentenza che conferma anche la professionalità del nostro corpo di Polizia locale diretta dal comandante Lorenzo Di Pompo – aggiunge l’assessore Roberto Ferraioli. – La nostra volontà non è stata ‘fare cassa’, come strumentalmente qualcuno dall’opposizione ha dichiarato mettendo addirittura in dubbio i criteri seguiti nell’attivazione del sistema di rilevamento semaforico. L’intenzione dell’amministrazione è sempre stata, ed è quella di garantire la sicurezza ad un incrocio pericoloso ed interessato, in passato, da numerosi incidenti anche mortali. Oggi, nonostante i transiti veicolari quotidiani, circa 18 mila, siano gli stessi di sempre, non si registrano più incidenti. Questo è un grande risultato che ci gratifica e ritengo rassicuri uomini e donne che, alla guida, rispettano il codice della strada”.

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