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“La disposizione, che affida alla Regione la competenza a stabilire le distanze di sicurezza dei nuovi metanodotti, si pone in contrasto con l’espressa riserva allo Stato della determinazione dei criteri generali tecnico-costruttivi e delle norme tecniche essenziali degli impianti di produzione, trasporto, stoccaggio e distribuzione dell’energia”. La Corte Costituzionale ha dichiarato illegittima la legge regionale dell’8 giugno 2015 che aveva inteso disciplinare le aree di collocazione e le distanze di sicurezza nella posa dei metanodotti, al fine di garantire l’incolumità pubblica. uno scenario che non cambia e il sottosegretario Mazzocca spiega perchè